Sez. L, Sentenza n. 29658 del 29/12/2011 (Rv. 620715 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 - Cumulabilità con il beneficio di prepensionamento di cui all'art. 8 della legge n. 451 del 1994 - Sussistenza - Applicabilità dello "ius superveniens" - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di esposizione dei lavoratori al rischio professionale per presenza di amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, "ratione temporis" applicabile, spetta senza che operi l'incompatibilità - stabilita dall'art. 47, comma 6-ter, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 - tra il suddetto diritto e benefici, quali quello del prepensionamento di cui all'art. 8 della legge 19 luglio 1994, n. 451, che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, trattandosi di limitazioni introdotte successivamente nell'ambito di una disciplina fortemente innovativa dei suddetti benefici.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 art. 8, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)