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Sez. L - , Sentenza n. 9594 del 13/04/2017 (Rv. 643757 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Incompatibilità con altri benefici per l'accesso anticipato al pensionamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643757-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di esposizione all'amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, "ratione temporis" applicabile, spetta senza che operi l'incompatibilità - stabilita dall'art. 47, comma 6-ter, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003 - tra il suddetto diritto e benefici che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, trattandosi di limitazioni introdotte solo successivamente nell'ambito di una disciplina fortemente innovativa dei menzionati benefici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non cumulabile la maggiorazione contributiva riconosciuta ad un lavoratore marittimo ai sensi dell’art. 24 della l. n. 413 del 1984, omettendo di esaminare le allegazioni ed i documenti relativi alla data del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, anche sulla base della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto).

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 6 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 413 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)