diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 41697 del 08/05/2018 Ud. (dep. 26/09/2018) Rv. 273941 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova – Esito positivo – Rilevanza ai fini della recidiva – Sussistenza – Rilevabilità nel giudizio di legittimità – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273941-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si deva tener conto ai fini della recidiva. (In motivazione la Corte ha precisato che detta estinzione può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dal ricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudici di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 106 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)