Sez. 6, Sentenza n. 9985 del 13/01/2017 Cc. (dep. 28/02/2017) Rv. 269774 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Giudizio sulla personalità dell'indagato - Precedente condanna a pena eseguita mediante affidamento in prova con esito positivo - Valutazione - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, l'esistenza di una precedente condanna per reati della stessa specie a pena eseguita mediante affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, pur essendo irrilevante agli effetti della recidiva, può essere presa in considerazione quale accertamento di fatti indicativi di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, fermo l'obbligo per il giudice di indicare specificamente le ragioni della rilevanza di tale precedente ai fini del giudizio prognostico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 106 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)