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Sez. 5, Sentenza n. 2204 del 01/02/2006 (Rv. 586833 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Avviamento - Nozione - Qualità dell'azienda - Soggezione all'imposta - Valore - Determinazione - Giudizio di fatto rimesso al giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586833-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, l'avviamento, costituente qualità dell'azienda, si atteggia quale bene di essa, ricompreso nel trasferimento, e quindi da assoggettare all'imposta, ai sensi dell'art. 51, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131; il valore di esso, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)