Sez. 5, Sentenza n. 2702 del 25/02/2002 (Rv. 552492 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Avviamento - Nozione - Qualità dell'azienda - Valore patrimoniale che può sommarsi agli altri beni - Valore complessivo dei beni che compongono l'azienda - Controllo dell'ufficio - Operazione anteriore alla detrazione delle passività - Esistenza dell'avviamento - Esclusione per le perdite subite dall'impresa - Configurabilità - Insussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma quarto del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, secondo il quale, per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività, l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda - costituente l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato - non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti. Del valore complessivo dell'azienda fa parte, infatti, quello dell'avviamento - costituente una qualità dell'azienda stessa -, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un'operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso né dall'esistenza né dall'ammontare di queste.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)