diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5268 del 05/12/1977 (Rv. 388920 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI - INOSSERVANZA - ACQUIESCENZA DELLA CONTROPARTE - SANATORIA - ESCLUSIONE - TARDIVITA DEL DEPOSITO DEL RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388920-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI - INOSSERVANZA - ACQUIESCENZA DELLA CONTROPARTE - SANATORIA - ESCLUSIONE - TARDIVITA DEL DEPOSITO DEL RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE - IRRILEVANZA.*

Il principio di sanatoria per acquiescenza della controparte vale solo per la Forma degli Atti processuali, non per l'osservanza dei termini perentori stabiliti per il loro compimento: deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per tardivita del deposito il ricorso per Cassazione depositato oltre il termine di cui all'art 369 cod proc civ, anche se nel controricorso non sia stata sollevata la relativa eccezione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)