Sez. L, Sentenza n. 1808 del 19/03/1980 (Rv. 405410 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA ECCEZIONE DEL CONTRORICORRENTE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA ECCEZIONE DEL CONTRORICORRENTE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza da parte del ricorrente del termine perentorio di cui all'art 369 cod proc civ entro cui deve essere depositato il ricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione va rilevata d'ufficio e non puo ritenersi sanata dal fatto che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare l'eccezione di improcedibilita del gravame avversario. (Conf 5268/77, mass n 388920).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)