Sez. U, Sentenza n. 658 del 12/04/1965 (Rv. 311235 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - CONSIGLIO DELL'ORDINE - ORGANO AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE.*
PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - CONSIGLIO DELL'ORDINE - ORGANO AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE.*
Il consiglio dell'ordine dei medici non e organo giurisdizionale ma organo amministrativo e quindi non e configurabile una nullita del provvedimento da esso emanato, per difetto di Costituzione del giudice, trattandosi di atto amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 233 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)