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Sez. U, Sentenza n. 658 del 12/04/1965 (Rv. 311235 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - CONSIGLIO DELL'ORDINE - ORGANO AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1965-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311235-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - CONSIGLIO DELL'ORDINE - ORGANO AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE.*

Il consiglio dell'ordine dei medici non e organo giurisdizionale ma organo amministrativo e quindi non e configurabile una nullita del provvedimento da esso emanato, per difetto di Costituzione del giudice, trattandosi di atto amministrativo.*

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 233 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)