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Sez. U, Sentenza n. 4157 del 18/12/1975 (Rv. 378495 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE - ATTO AMMINISTRATIVO - DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE SUL RICORSO AVVERSO LA CANCELLAZIONE - NATURA GIURISDIZIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DETTA DECISIONE - AMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA CANCELLAZIONE - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378495-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE - ATTO AMMINISTRATIVO - DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE SUL RICORSO AVVERSO LA CANCELLAZIONE - NATURA GIURISDIZIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DETTA DECISIONE - AMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA CANCELLAZIONE - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale, adottato dal consiglio dell'ordine dei medici, ha carattere amministrativo, mentre ha natura giurisdizionale la decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che pronunci sul ricorso dell'interessato avverso detto provvedimento; ne consegue che l'impugnazione per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, e esperibile solo avverso la decisione della commissione, e non anche avverso il provvedimento del consiglio. (V 427/73, mass n 362408; 176/72, mass n 355951; (V 658/65, mass n 311235).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 11, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)