Sez. 2, Sentenza n. 1177 del 15/05/1964 (Rv. 301683 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLA INDAGINE - OMESSA COMUNICAZIONE - EQUIPOLLENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLA INDAGINE - OMESSA COMUNICAZIONE - EQUIPOLLENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'omissione della comunicazione della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, prescritta dall'art.90 disp. Att. Cod.proc. civ., non induce la nullita della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di svolgere attivita difensiva. L'accertare, poi, se siano state o meno violate siffatte garanzie rientra nei compiti del giudice di merito, il cui giudizio non e censurabile in Cassazione, se immune da vizi logici e giuridici. (Cfr 2649/58; 1421/62; 1672/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)