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Sez. L, Sentenza n. 1089 del 29/01/1993 (Rv. 480522 - 01)

Trasporti - Pubblici - In genere | Personale autoferrotranviario con diritto a pensione - Indennità di buonuscita - Calcolo - Criteri - Retribuzione base - Determinazione - Criteri - Compenso per lavoro straordinario - Inclusione.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480522-01

Trasporti - Pubblici - In genere

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1975, anche la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario con diritto a pensione deve essere intesa - come ai fini dell'indennità di buonuscita del personale senza diritto a pensione - in senso onnicomprensivo, e cioè (in relazione a servizio svolto fino al 31 maggio 1982) secondo i criteri fissati imperativamente - malgrado la mancanza di una espressa previsione d'inderogabilità - dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982), con la conseguente computabilità (anche in caso di difforme previsione contrattuale) di tutti gli emolumenti di natura retributiva non occasionali, come (nella specie) il compenso per lavoro straordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)