Sez. L, Sentenza n. 8929 del 11/05/2004 (Rv. 572787 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Indennità di buonuscita - Anticipazioni - Ampliamento della base di calcolo - Sopravvenienza della legge n. 297 del 1982 - Conseguenze - Interessi e rivalutazione sull'integrazione - Spettanza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Sulle anticipazioni del T.F.R previste dall'art. 2120 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 297/82, erogate prima dell'ampliamento della base di calcolo del trattamento con il computo dello straordinario fisso e di altri compensi, spettano al lavoratore interessi e rivalutazione sulle somme corrisposte in ritardo, secondo quanto previsto dall'art. 429 cod. proc. civ., giacché la commisurazione della anticipazione al 70 per cento del trattamento cui il lavoratore avrebbe avuto diritto "nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta" comporta il riferimento anche all'integrazione delle spettanze maturate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)