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Sez. L, Sentenza n. 11351 del 29/08/2000 (Rv. 539868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausole della contrattazione collettiva relative alla classificazione del personale secondo una gerarchia di livelli di professionalità complessiva - Interpretazione - Criteri - Nozioni di "livello" e di "profilo"professionale - Differenze - Non assimilabilità delle due nozioni neppure nell'ipotesi di previsione di un unico profilo professionale per un determinato livello - Conseguenze in merito al riconoscimento del diritto ad una indennità attribuita all'unico profilo professionale individuato e non, genericamente, a tutti gli appartenenti alla relativa qualifica di riferimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In sede di interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva relative alla classificazione del personale secondo una gerarchia di livelli di professionalità complessiva variamente denominati (livelli, livelli funzionali, categorie) e spesso accompagnati da definizioni astratte della professionalità di ciascun livello denominate "declaratorie", va tenuto presente che le specifiche figure professionali ricorrenti nella concreta organizzazione del lavoro sono individuate facendo ricorso al concetto di "profilo", non assimilabile a quello di livello neppure nell'ipotesi in cui per un determinato livello sia previsto un solo profilo professionale. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, non può ritenersi che l'inquadramento nel livello comporti automaticamente l'appartenenza al profilo, in quanto detto inquadramento individua esclusivamente la misura contrattuale della complessiva professionalità. Pertanto, se una retribuzione aggiuntiva è contrattualmente stabilita per un profilo professionale -e non genericamente per tutti gli appartenenti alla relativa qualifica di riferimento- è illogico e contrario al criterio letterale della interpretazione del contratto ritenere che la suddetta retribuzione spetti a tutti gli appartenenti alla qualifica, anche quando il contratto prevede per detta qualifica un solo profilo. (In base ai suddetti principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto di una dipendente del CIOFS-Centro Italiano Opere Femminili Salesiane all'indennità di funzione, attribuita dal relativo contratto collettivo al profilo di direttore, sul rilievo che, essendo questo l'unico profilo del sesto livello cui apparteneva la lavoratrice, non assumeva alcuna rilevanza il fatto che costei non avesse pacificamente esercitato le funzioni di direttore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)