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Sez. L, Sentenza n. 11461 del 18/11/1997 (Rv. 510094 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Contratti collettivi - Clausole sulla classificazione del personale in categorie o livelli - Interpretazione - Specifici profili professionali - Declaratorie generali delle singole categorie - Funzione e rilevanza rispettiva - Preminenza dei profili specifici - Configurabilità - Fattispecie relativa alle qualifiche di capostazione contenute nel c.c.n.l. del 1988 per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510094-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. (Fattispecie relativa all'inquadramento, da parte del c.c.n.l. 5 febbraio 1988 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, delle qualifiche di capostazione in tre diversi livelli; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto dei ricorrenti alla qualifica di capostazione sovraintendente, inquadrata nell'ottava categoria, rilevando che non era concludente la doglianza di omesso esame circa la configurabilità, alla stregua della declaratoria della categoria, dello svolgimento delle funzioni con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione nei limiti delle disposizioni generali, dato che era stata accertata l'assenza in capo ai ricorrenti - inseriti in unità organiche dirette da capostazione sovrintendenti del requisito della dirigenza di impianti o unità organiche di rilevante importanza, specificamente previsto in riferimento alla qualifica rivendicata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 05/02/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)