Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016 (Rv. 640485 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE | Contratti stipulati con la P.A - Mancanza di approvazione ex art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923 - Responsabilità precontrattuale della P.A. - Configurabilità - Natura - Responsabilità contrattuale - Conseguenze in tema di prescrizione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
In tema di contratti conclusi con la P.A., l'eventuale responsabilità di quest'ultima, in pendenza dell'approvazione ministeriale, deve qualificarsi come precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., ed è inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione sancito dall'art. 2946 c.c.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 19, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)