Sez. L, Sentenza n. 6048 del 10/07/1987 (Rv. 454407 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - ENPALS - CREDITI PREVIDENZIALI NEI CONFRONTI DI QUESTO ENTE - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ AI FINI DELLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - CONDIZIONI - INTERESSI MORATORI - OBBLIGAZIONI DELL'ENTE - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - ENPALS - CREDITI PREVIDENZIALI NEI CONFRONTI DI QUESTO ENTE - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ AI FINI DELLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - CONDIZIONI - INTERESSI MORATORI - OBBLIGAZIONI DELL'ENTE - PRESUPPOSTI.*
Con riguardo ai crediti previdenziali nei confronti dell'ENPALS - cui si riferisce espressamente la tabella parte prima della legge 20 marzo 1975 n. 70 - trovando applicazione il DPR 18 dicembre 1979 n. 696 (nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici previsti da detta legge), il quale, all'art. 17, stabilisce che la gestione delle spese segue le fasi dell'impegno della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento, la liquidità ed esigibilità, ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi, si realizzano con l'emissione del mandato contenente l'ordine della spesa. Lo stesso ente è per altro tenuto anche al pagamento degli interessi moratori, nel caso di colpevole ritardo nelle formalità di liquidazione, con riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (ad esso applicabile ex art. 1 DPR 1971 n. 1420), secondo cui la richiesta di prestazione allo istituto assicuratore si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato, nel senso che tale norma, incidendo direttamente proprio sui tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione, vale a costituire automaticamente in mora l'ente allo scadere dei 120 giorni dalla richiesta dell'assicurato, e, così, a far decorrere da tale data gli interessi moratori sul suo credito, pur in Mancanza dell'emissione del mandato di pagamento. (Conf 3244/86, mass n 446242, sulla prima parte; (Conf 3243/86, mass n 446239, sulla seconda parte; (Conf 3188/86, mass n 446189, sulla seconda parte; (Conf 2675/86, mass n 445735, sulla seconda parte; (Conf 4923/85, mass n 442301, sulla seconda parte; (Conf 6389/83, mass n 431048, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 18/12/1979 num. 696 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)