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Sez. T, Ordinanza n. 33229 del 18/12/2024 (Rv. 673328-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell’eccedenza detraibile ex art. 30, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Acquisto di beni strumentali ammortizzabili - Nozione - Materiale indisponibilità dei beni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673328-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile ex art. 30, comma 2 (già comma 3), lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, l'acquisto da cui origina il credito azionato in rimborso deve avere ad oggetto beni ammortizzabili, dotati, dunque, di strumentalità qualificata, da intendersi quale materiale e durevole asservimento all'esercizio dell'attività d'impresa, che il richiedente è tenuto a dimostrare specificamente attraverso elementi non solo formali, con la conseguenza che non spetta il diritto al rimborso a chi, sorpreso nella materiale indisponibilità dei beni acquistati, alleghi di averli alienati dopo l'acquisto e tale alienazione, per tempi e modalità, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, risulti ragionevolmente incompatibile con il concreto utilizzo dei beni stessi nel ciclo produttivo.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)