Sez. L, Sentenza n. 10261 del 02/10/1991 (Rv. 474066 - 01)
Avvocato e procuratore - Previdenza | Articolo 26, comma sesto, della legge 20 settembre 1980 n. 576 - Disciplina - Assicurato - Compimento del sessantacinquesimo anno fra la data di entrata in vigore della legge e il 19 gennaio 1985 - Riduzione dell'anzianità trentennale ex art. 2, primo comma, della stessa legge - Finalità esclusiva - Pensione di vecchiaia - Diritto - Maturazione - Importo della pensione - Determinazione - Criteri -
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La disposizione dell'art. 26, comma sesto, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (sulla riforma del sistema previdenziale forense) va interpretata nel senso che essa (per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della legge ed il 19 gennaio 1985) riduce l'anzianità trentennale di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, il cui importo va determinato in base agli anni di effettiva iscrizione, restando esclusa, data la distinzione della legge fra iscrizione e contribuzione, la possibilità di considerare come iscrizione per un intero anno -nonostante l'infrazionabilità della contribuzione annua- l'iscrizione intervenuta nel corso dell'anno solare.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)