Sez. L, Sentenza n. 12322 del 21/08/2003 (Rv. 566148 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di vecchiaia - Secondo supplemento - Presupposti.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di previdenza forense, i primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione danno diritto al primo supplemento e decorrono dal 1.ò gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello di maturazione del diritto, atteso che, per il principio di infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici, la pensione di vecchiaia copre la frazione dell'anno solare di maturazione del diritto a pensione successiva all'evento - dal quale il diritto stesso deriva - del compimento di "almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa". Ne consegue che il diritto al secondo supplemento della pensione di vecchiaia, che ha, come fattispecie costitutiva, la permanenza nell'iscrizione all'albo professionale dopo la scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione, presuppone il permanere dell'iscrizione dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 1 com. 5, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)