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Sez. 3, Sentenza n. 1099 del 04/12/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289209-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Trattamento di biorivitalizzazione mediante plasma arricchito di piastrine (PRP) - Esecuzione al di fuori delle strutture abilitate - Configurabilità del delitto ex art. 24 d.lgs. n. 261 del 2007 - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289209-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

Integra il delitto di cui all'art. 24, comma 1, d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261, la "biorivitalizzazione" mediante plasma arricchito di piastrine (PRP) eseguita al di fuori delle strutture abilitate, trattandosi di una "lavorazione" del sangue che deve svolgersi nel rispetto delle regole sul trattamento del plasma e dei derivati, anche nel caso in cui il materiale ematico, prelevato dal medesimo paziente, sia destinato a semplice applicazione locale e non a reinfusione endovenosa. (Fattispecie afferente ad attività di prelievo di sangue, con conseguente centrifugazione finalizzata a separare e concentrare le piastrine e successiva infiltrazione intra-tissutale).

Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 98, Decreto Legisl. 20/12/2007 num. 261 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 20/12/2007 num. 261 art. 24, Decreto Legisl. 20/12/2007 num. 261 art. 26, Legge 21/10/2005 num. 219 art. 1, Legge 21/10/2005 num. 219 art. 2 com. 1, DM min. SAL 02/11/2015 art. 20 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)