Sez. 3, Sentenza n. 18193 del 12/03/2002 Ud. (dep. 14/05/2002) Rv. 221942 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Responsabile di centro trasfusionale - Assegnazione ad emoteca di sacche di sangue di gruppo diverso da quello 0 rh negativo - Omesso controllo di compatibilità tra donante e donatario - Reato di cui all'art. 17 legge 4 maggio 1990, n. 107 - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Configura il delitto di cui all'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, la condotta del responsabile di un centro trasfusionale il quale, in violazione della specifica disciplina contenuta negli artt. 26 e 29 del regolamento emanato con D.M. 27 dicembre 1990, all'epoca vigente, distribuisca ad un'emoteca sacche di sangue intero di gruppo diverso dallo 0 rh negativo, prive del nome del ricevente, per l'eventuale utilizzo in caso di emergenza a favore di paziente ipoteticamente compatibile, in quanto tale comportamento elude il preventivo controllo crociato di compatibilità tra donatore e ricevente e quindi l'assegnazione mirata del plasma, e non si giustifica nemmeno per ragioni di urgenza, per la quale la normativa prevedeva la distribuzione di emazie del gruppo 0 rh negativo a paziente di cui era sconosciuto il gruppo sanguigno ovvero, nel caso di richiesta "urgentissima" con invio di campione di sangue, di sangue dello stesso gruppo o emazie compatibili, previo controllo estemporaneo di corrispondenza.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1990 num. 107 art. 17 CORTE COST., DM Sanità 27/12/1990 art. 26, DM Sanità 27/12/1990 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)