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Sez. 2, Sentenza n. 2210 del 28/10/1970 (Rv. 348351 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITA - LIMITI - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348351-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITA - LIMITI - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*

Per infirmare il valore probatorio della confessione sotto il profilo dell'errore di fatto si richiedono non soltanto la prova della insussistenza oggettiva del fatto confessato, ma altresi la dimostrazione, sotto l'aspetto soggettivo, che il confitente, all'atto della dichiarazione, versava in istato di errore, per cui si rende necessario provare quelle circostanze che avevano indotto il confitente all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero. (V 541'68, mass n 331637 2064'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 1423

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)