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Sez. 1, Sentenza n. 3517 del 11/11/1974 (Rv. 372036 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITA - REVOCA PER ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372036-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITA - REVOCA PER ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*

Al fine di infirmare l'efficacia probatoria della confessione per errore di fatto ai sensi dell'art 2732 cod civ, non e sufficiente dimostrare l'oggettiva insussistenza del fatto confessato, ma occorre altresi dedurre e provare, sotto l'aspetto soggettivo, le circostanze e le ragioni che suscitarono nel confidente l'erronea convinzione che il fatto affermato fosse vero. (V 3050'72, mass n 360817; 2210'70, mass n 348351).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)