diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7768 del 26/04/1972 Ud. (dep. 21/11/1972) Rv. 122384 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SOGGETTO PASSIVO - RILEVANZA SUSSIDIARIA - DELITTI IN DANNO DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1972-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122384-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SOGGETTO PASSIVO - RILEVANZA SUSSIDIARIA - DELITTI IN DANNO DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

Ai fini della concessione della circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen, l'entita del danno dev'essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in se, mentre quello subiettivo(riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo)ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo o quando la perdita del bene, nonostante il modesto valore dello stesso, puo rappresentare, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile e quindi tale da escludere l'applicabilita dell'attenuante. L'indagine sulle condizioni economiche della persona offesa e pertanto irrilevante quando il criterio obiettivo induca ad escludere la speciale tenuita del danno. Detto principio e operante anche per i delitti in danno dello stato e degli enti pubblici(nella specie, cassa di risparmio)per i quali il danno non puo essere considerato di speciale tenuita con esclusivo o prevalente riferimento al criterio soggettivo poiche, di fronte alla consistenza patrimoniale ed economica, genericamente intesa, di cui tali enti sono di norma forniti, stanno i fini pubblici che gli stessi sono destinati a perseguire(nel caso concreto, la tutela del risparmio e l'agevolazione del piccolo credito)o i molti e gravosi oneri spesso incombenti su di loro. Anche per i delitti in pregiudizio dello stato o degli altri enti pubblici, quindi, l'attenuante in questione puo essere concessa soltanto quando il danno cagionato sia obiettivamente di speciale tenuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)