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Sez. 2, Sentenza n. 2559 del 19/12/2014 Ud. (dep. 21/01/2015) Rv. 262282 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Imputato contumace - Rinvio di udienza - Possibilità di far valere un impedimento a comparire - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262282-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In tema di legittimo impedimento, la scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell'udienza richiesto dall'imputato contumace per mezzo del difensore, sulla scorta della mera segnalazione, non accompagnata dalla espressa volontà di partecipare all'udienza, che nello stesso giorno era contemporaneamente chiamato a rendere testimonianza innanzi ad un'altra Autorità Giudiziaria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)