Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 19/02/2003 Ud. (dep. 21/01/2004) Rv. 227244 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Imputato contumace - Rinvio di udienza - Possibilità di far valere un impedimento a comparire - Insussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
La scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare la processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)