Sez. L, Sentenza n. 6388 del 05/12/1984 (Rv. 437967 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE RELATIVA - DETERMINAZIONE - COMPUTABILITÀ DI OGNI EMOLUMENTO CONTINUATIVO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - NECESSITÀ - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE - RETRIBUZIONE PARI AL LIMITE TABELLARE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE RELATIVA - DETERMINAZIONE - COMPUTABILITÀ DI OGNI EMOLUMENTO CONTINUATIVO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - NECESSITÀ - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE - RETRIBUZIONE PARI AL LIMITE TABELLARE - SUFFICIENZA.*
Nè dall'art. 2109 cod. civ. (che sancisce genericamente il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuito) né dall'art. 36 cost. (il quale si limita a stabilire che le ferie debbano essere retribuite) risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni emolumento continuativo, come invece richiesto per le indennità di anzianità e di preavviso. Ne consegue che la Determinazione della retribuzione dovuta per le ferie è rimessa all'autonomia, collettiva o individuale, delle parti e che, in Mancanza di diversa previsione contrattuale, deve ritenersi legittima la corresponsione per il periodo feriale di una retribuzione non inferiore al semplice trattamento tabellare. (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232; (V 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)