Sez. L, Sentenza n. 1586 del 21/02/1997 (Rv. 502589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Fallimento del datore di lavoro - Piano di riparto inadeguato a soddisfare integralmente i crediti del lavoratore - Imputazione delle somme attribuite col piano di riparto - Criterio dell'imputazione pro quota - Applicazione - Necessità - Data di maturazione dei singoli crediti del prestatore di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Intervento del Fondo di garanzia ex D.Lgs. n. 80 del 1992 - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Nel caso di fallimento del datore di lavoro, ove le somme indicate nel piano di riparto siano insufficienti a soddisfare integralmente i crediti vantati dal lavoratore, le stesse devono essere imputate - a norma del combinato disposto degli artt. 2751 bis cod. civ. (che attribuisce privilegio generale sui mobili, fra l'altro, ai crediti concernenti le retribuzioni dovute al prestatore di lavoro subordinato senza distinguere i crediti stessi a seconda della data di maturazione), 2782, primo comma, cod. civ. (a norma del quale i crediti ugualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo) e 111 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (che stabilisce che il pagamento dei crediti ammessi con prelazione deve avvenire secondo l'ordine assegnato dalla legge) - alla soddisfazione pro quota di tutti i crediti retributivi del prestatore di lavoro, non rilevando la data di maturazione degli stessi. Ne consegue che, nel caso di intervento del Fondo di garanzia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, deve tenersi conto, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme che il Fondo stesso è tenuto a corrispondere, degli importi ricevuti dal prestatore di lavoro in sede di riparto del passivo ed imputabili alle voci coperte dall'intervento del Fondo anche nell'ipotesi in cui vi siano altri crediti del prestatore, maturati precedentemente, e non coperti integralmente in sede di riparto del passivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2782
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)