diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5141 del 03/03/2011 (Rv. 617429 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Piano di riparto in procedura di amministrazione straordinaria "ex lege" 95 del 1979 - Concorso di creditori ammessi in prededuzione - Incapienza parziale dell'attivo - Criteri di soddisfacimento - Rispetto delle cause e del grado di prelazione di ciascuno - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617429-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI

In tema di riparto nelle procedure concorsuali, in caso di concorso di più crediti egualmente ammessi in prededuzione - nella specie, l'uno, relativo al trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, riconosciuto per tale qualità ai sensi dell'equiparazione ai debiti d'impresa così disposta dall'art.4 del d.l. n. 414 del 1981 (conv. nella l. 544 del 1981) e gli altri, in capo all'INPS, gestore del Fondo di garanzia, a titolo di surroga per avere tale ente direttamente pagato altri lavoratori della medesima impresa, come consentito dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e solo dall'entrata in vigore di tale legge, quanto al medesimo T.F.R. non percepito - e qualora non risulti una completa capienza dell'attivo, non potendo tali debiti essere pagati a mano a mano che essi vengono a scadenza, trova applicazione la comune regola del riparto "pro quota" e per grado corrispondenti al rispetto delle rispettive cause di prelazione e del rango assegnato dalla legge a ciascun credito, secondo un principio già nel sistema e che la disciplina dell'art. 111-bis legge fall., non applicabile "ratione temporis", ha indicato come criterio ermeneutico di riferimento. (Principio affermato dalla S.C. relativamente ad una fattispecie - disciplinata dalla legge fallimentare nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5 - di riparto interno ad una procedura di amministrazione straordinaria "ex lege" n. 95 del 1979, nella quale correttamente il giudice del merito aveva escluso che il soddisfacimento dei predetti crediti prededucibili potesse avvenire alla stregua del criterio cronologico del "prior in tempore potior in jure").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis, Legge 03/04/1979 num. 79, Legge 02/10/1981 num. 544 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 31/07/1981 num. 414 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)