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Sez. 3, Sentenza n. 2428 del 26/03/1990 (Rv. 466151 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - MEDICO CHIRURGO - RESPONSABILITÀ PER COLPA LIEVE O COLPA GRAVE - PRESUPPOSTI RELATIVI.*
Stato
decisa il 1990-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466151-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - MEDICO CHIRURGO - RESPONSABILITÀ PER COLPA LIEVE O COLPA GRAVE - PRESUPPOSTI RELATIVI.*

La responsabilità del professionista per i danni causati nello Esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla professione di medico-chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione d'un intervento operatorio o d'una terapia medica, mentre egli risponde solo se versi in colpa grave, quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire. (in base a tali principi, la Corte di Cassazione ha considerato legittimamente affermata la responsabilità d'un medico-chirurgo, con esperienza in ortopedia, che aveva eseguito un intervento al midollo spinale, richiedente una specifica esperienza di neurochirurgia, dal quale era derivata al paziente la paralisi degli arti inferiori). (Conf 1847/88, mass n 457795).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)