Sez. 3, Sentenza n. 1847 del 22/02/1988 (Rv. 457795 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CRITERI - PROFESSIONE SANITARIA - DILIGENZA DEL MEDICO CHIRURGO - REQUISITI - RESPONSABILITÀ PER COLPA LIEVE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CRITERI - PROFESSIONE SANITARIA - DILIGENZA DEL MEDICO CHIRURGO - REQUISITI - RESPONSABILITÀ PER COLPA LIEVE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Si configura la responsabilità professionale del medico anche per la colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176 secondo comma cod. civ., ove, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato, per inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano acquisite, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica, e, quindi, costituiscano il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina. (la S.C. ha ribadito il principio con riguardo all'omesso accertamento, da parte dei medici militari, delle conseguenze neurologiche - nella specie di carattere epilettico - patite da un soldato a seguito di trauma cranico per lo scoppio fortuito di una bomba e rivelatesi poi letali). (Conf 969/81, mass n 411493; (Conf 1441/79, mass n 397764; (Conf 1132/76, mass n 379811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)