Sez. 2, Ordinanza n. 1208 del 26/06/1972 Cc. (dep. 14/09/1972) Rv. 121832 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - ERRONEA INDICAZIONE DEL NOME DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - ERRONEA INDICAZIONE DEL NOME DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La erronea indicazione di alcuno degli elementi specificati nell'art 197 cod proc pen non rende inammissibile l'impugnazione se e possibile individuare con certezza e senza equivoci, sulla base degli altri elementi contenuti nella dichiarazione di impugnazione, il provvedimento che S'intende impugnare. (nel caso di specie e stato ritenuto ammissibile l'appello proposto dal PM nonostante che nella dichiarazione d'impugnazione, formalmente corretta sotto ogni altro profilo, fosse stato indicato erroneamente il nome dell'imputato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)