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Sez. T, Ordinanza n. 18006 del 04/06/2026 (Rv. 679079-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE | Indicazione del difensore di una delle parti nell'epigrafe della sentenza - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679079-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione del nome del difensore di una delle parti (nella specie di Agenzia delle Entrate) nell'epigrafe della sentenza della commissione tributaria non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza stessa in difetto di una reale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Decreto Legisl. 26/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)