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Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008 (Rv. 604218 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome del difensore di una delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione - Procedura di correzione degli errori materiali - Applicabilità.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604218-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome del difensore di una delle parti, nonostante la sua rituale costituzione in giudizio risultante dal contesto della decisione medesima, non costituisce motivo di nullità della sentenza stessa, ma mera irregolarità formale emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)