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Sez. U, Sentenza n. 819 del 22/11/1999 (Rv. 531376 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisione del Consiglio dell'ordine - Notificazione all'incolpato - Notifica presso lo studio professionale a mani di persona addetta - Validità - Decorrenza del termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense - Operatività.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531376-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la notificazione all'incolpato della decisione del Consiglio dell'ordine, dalla quale decorre il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense, non deve avvenire necessariamente a mani del destinatario o almeno presso la sua abitazione, ma, in applicazione il disposto dell'art. 139 cod. proc. civ., può essere validamente eseguita - nell'ambito del comune di residenza - anche presso il suo studio professionale e a mani di persona addetta allo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)