Sez. U, Sentenza n. 7551 del 09/07/1991 (Rv. 473011 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni | Decisione del Consiglio dell'ordine - Notificazione all'incolpato e non pure al suo difensore - Validità anche al fine del decorso del termine per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l'art. 50 primo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, secondo cui la notificazione della decisione del Consiglio dell'ordine, anche al fine del decorso del termine per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense, va effettuata all'incolpato, non pure al suo difensore, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell'incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa in fase d'impugnazione e non consentono di ravvisare un'ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest'ultimo al procedimento disciplinare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)