Sez. L, Sentenza n. 12593 del 12/11/1999 (Rv. 531088 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Indennità in favore dei dipendenti dell'ente minerario siciliano per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro - Termine di prescrizione - Decennale per il diritto unitariamente inteso - Quinquennale solo per i ratei già liquidati.
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE
L'indennità, prevista dall'art. 6 della legge regionale Sicilia 6 giugno 1975 n. 42, in favore dei dipendenti dell'ente minerario siciliano (che non erano dipendenti pubblici) integra una prestazione di assistenza sociale, in quanto non fondata sul rapporto di lavoro o su una assicurazione obbligatoria, ma diretta ad assicurare i mezzi necessari per vivere a lavoratori privati del salario per effetto della crisi del settore produttivo in cui lavoravano, senza che la misura della prestazione erogata (pari all'ottanta per cento della retribuzione integrata dalla contribuzione previdenziale) possa incidere su detta qualificazione. La suddetta prestazione è soggetta rispettivamente al termine ordinario di prescrizione decennale quanto al diritto soggettivo al beneficio unitariamente inteso ed al termine di prescrizione quinquennale per i singoli ratei, ma soltanto ove essi siano stati liquidati (nella specie la Suprema Corte ha corretto in diritto ex art. 384 cod.proc.civ. la motivazione della sentenza del giudice d'appello che aveva escluso per i ratei non liquidati l'applicabilità del termine quinquennale per non essere l'ipotesi riconducibile ad alcuno dei casi previsti dall'art. 2948 cod. civ. e non invece per la illiquidità del credito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)