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Sez. U, Sentenza n. 11030 del 18/10/1991 (Rv. 474279 - 01)

Sicilia - Miniere - In genere | Ente Minerario Siciliano - Rapporti di lavoro - Anticipata risoluzione - Indennità ex art. 6 legge regionale 6 giugno 1975 n. 42 - Natura - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474279-01

Sicilia - Miniere - In genere

L'indennità, che l'art. 6 della legge Regione Sicilia 6 giugno 1975 n. 42 prevede in favore dei dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano (ente pubblico economico) in relazione all'anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro (nell'ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, integra una prestazione di assistenza sociale, sottratta a discrezionalità, e con funzione sostitutiva del reddito di lavoro, fino al momento dello stabile reimpiego (o del raggiungimento dell'età pensionabile). La controversia inerente a detta indennità, pertanto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza del pretore, ai sensi degli artt. 442 e 444 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)