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Sez. 1, Sentenza n. 4886 del 04/06/1987 (Rv. 453504 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE - COMPROPRIETARIO DI BENE ACQUISITO AL FALLIMENTO DELL'ALTRO COMUNISTA - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMO FRAZIONAMENTO IN LOTTI E DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE - RECLAMO AL TRIBUNALE CONTRO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO.*
Stato
decisa il 1987-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453504-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE - COMPROPRIETARIO DI BENE ACQUISITO AL FALLIMENTO DELL'ALTRO COMUNISTA - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMO FRAZIONAMENTO IN LOTTI E DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE - RECLAMO AL TRIBUNALE CONTRO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO.*

Il comproprietario di un bene acquisito al fallimento dell'altro comunista, per la quota di sua spettanza, il quale denuncia la lesione di propri diritti per effetto del decreto di vendita del bene medesimo reso dal giudice delegato (nella specie, sotto il profilo dell'illegittimo frazionamento in lotti e della violazione del diritto di prelazione), deve proporre reclamo al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, restando esclusa l'esperibilità di opposizione a norma dell'art. 617 cod. proc. civ. (disposizione da non includersi fra quelle richiamate dall'art. 105 del citato decreto, in considerazione dello specifico rimedio apprestato dal suddetto art. 26). (V 2606/85, mass n 440401).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)