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Sez. 4, Sentenza n. 10236 del 03/04/1979 Ud. (dep. 03/12/1979) Rv. 143559 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - MACCHINE OPERATRICI - RESPONSABILITA PER MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE DOPO LA INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE - INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143559-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - MACCHINE OPERATRICI - RESPONSABILITA PER MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE DOPO LA INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE - INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO.*

Le responsabilita del costruttore, del venditore e dell'installatore di macchine operatrici vengono a cessare nel momento in cui le macchine stesse siano poste a disposizione del datore di lavoro. Ne deriva che quest'ultimo subentra nell'Obbligo di applicare i prescritti dispositivi di sicurezza dopo l'acquisto e, quindi, soltanto a suo carico puo essere ritenuta la responsabilita penale per eventi colposi conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)