Sez. 4, Sentenza n. 1652 del 24/11/1983 Ud. (dep. 24/02/1984) Rv. 162785 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA - COSTRUTTORE, VENDITORE ED INSTALLATORE DI MACCHINARI SPROVVISTI DELLE PRESCRITTE MISURE PROTETTIVE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ DI COSTORO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL DATORE DI LAVORO ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA - COSTRUTTORE, VENDITORE ED INSTALLATORE DI MACCHINARI SPROVVISTI DELLE PRESCRITTE MISURE PROTETTIVE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ DI COSTORO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL DATORE DI LAVORO ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
La responsabilità del costruttore, del venditore e dello installatore dei macchinari vengono a cessare nel momento in cui questi ultimi siano posti a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che costui subentra nell'Obbligo di applicare, dopo l'acquisto, i prescritti dispositivi di sicurezza, onde a suo carico può e deve essere ritenuta la penale responsabilità derivante da eventi determinati dalla violazione di norme antinfortunistiche relative a tali dispositivi. (nel senso, invece, che il concorso di colpa fra il costruttore, venditore ed installatore da una parte e il datore di lavoro dall'altra e che, comunque, il principio secondo cui la responsabilità del secondo non è esclusa dall'avvenuta fornitura della macchina priva dei dispositivi di sicurezza prescritti. (V mass n 154666; (V mass n 149915; (V mass n 149860; (V mass n 148005; (V mass n 141498; (V mass n 129258; (V mass n 128466; (V mass n 128256; (V mass n 121114; (V mass n 120521; (V mass n 113947; (Conf mass 143559).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)