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Sez. 3, Sentenza n. 269 del 19/01/1989 (Rv. 461438 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - IMPEGNO DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461438-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - IMPEGNO DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di rapporti agrari, ai fini del valido Esercizio del diritto di ripresa del fondo, l'impegno che, ai sensi del secondo comma, lett. C) dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982, il concedente deve assumere, nell'intimata disdetta, di coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni, non è condizionato all'adozione di formule sacramentali - non previste nella citata disposizione - essendo sufficiente che la assunzione di siffatto Obbligo - per il cui inadempimento il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni od al ripristino del contratto, anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno (ultimo comma del citato art. 42) - sia comunque desumibile dal contenuto dello stesso atto di intimidazione. (nella specie, alla stregua del suddetto principio, la suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto valida la disdetta, pur priva di una esplicita assunzione di tale Obbligo, per l'espresso riferimento all'art. 42 della legge n. 203 del 1982, nonché per il raffronto con altra precedente disdetta).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 com. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)