Sez. L, Sentenza n. 883 del 13/02/1989 (Rv. 461885 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE - COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980 N. 376 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE - COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980 N. 376 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La Determinazione della pensione spettante ad un avvocato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età nel vigore non della legge 22 luglio 1975 n. 319 (modifica alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense) ma della legge 20 settembre 1980 n. 576 (sulla riforma del sistema previdenziale forense) deve essere effettuata alla stregua di quest'ultima legge, che esclude la computabilità di redditi del professionista derivanti da crediti insinuati al passivo del fallimento di un suo debitore, in quanto all'art. 10, nel determinare il contributo soggettivo in una percentuale del reddito professionale netto prodotto nello anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni, fa riferimento a redditi nel concreto possesso del soggetto.*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 8, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 26 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)