Sez. L, Sentenza n. 11473 del 29/11/1990 (Rv. 469959 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DI VECCHIAIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO PROFESSIONALE DICHIARATO AI FINI FISCALI - RILEVANZA - REDDITO DEFINITO PER EFFETTO DEL COSIDDETTO CONDONO FISCALE EX LEGGE N. 516 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DI VECCHIAIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO PROFESSIONALE DICHIARATO AI FINI FISCALI - RILEVANZA - REDDITO DEFINITO PER EFFETTO DEL COSIDDETTO CONDONO FISCALE EX LEGGE N. 516 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*
Al fine della Determinazione dell'entità del trattamento di pensione di vecchiaia erogato dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori rileva - secondo disciplina posta dalla legge 20 settembre 1980 n. 576 - il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali (quale risultante dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto ai fini dell'IRPEF) e non già quello definito per effetto del cosiddetto condono fiscale di cui alla legge n. 516 del 1982, attuato automaticamente dal contribuente mediante pagamento di una certa somma di danaro a titolo di maggiorazione di imposta forfettariamente determinata (in misura del 25 per cento) sulla base dell'originaria dichiarazione dei redditi, atteso che la domanda di condono automatico non costituiva una nuova dichiarazione dei redditi in senso tecnico rilevante ai fini previdenziali e pensionistici, anche in considerazione del fatto che la maggiorazione di imposta non necessariamente coincideva con una pari maggiorazione del reddito professionale originariamente dichiarato per il concorso di eventuali oneri deducibili. (V 883/89, mass n 461885; (V 4995/86, mass n 447667).*
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)