Sez. 1, Sentenza n. 2997 del 11/10/1972 (Rv. 360750 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - PRINCIPIO NEMO IUDEX IN CAUSA PROPRIA - APPLICAZIONE - DISCIPLINA - FATTISPECIE IN CONTROVERSIA ELETTORALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - PRINCIPIO NEMO IUDEX IN CAUSA PROPRIA - APPLICAZIONE - DISCIPLINA - FATTISPECIE IN CONTROVERSIA ELETTORALE.*
Il principio nemo iudex in causa propria, in quanto non si riferisce ad uno stato di incapacita generale del soggetto investito della funzione giurisdizionale, bensi ad uno stato caratterizzato da una situazione di interesse personale alla controversia che normalmente pregiudica l'imparzialita del giudice, e applicato nel codice vigente in modo relativo, cioe affidando allo stesso giudice ed a ciascuna delle parti in causa rispettivamente l'Obbligo di astenersi dal giudicare ed il potere di proporre la ricusazione del giudice, dato che solo i soggetti del rapporto in causa possono conoscere e valutare se il giudice abbia interesse personale nella causa, sia pure in modo indiretto. (in applicazione di tale principio, il supremo collegio ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano escluso che ricorresse ipotesi di astensione o di ricusazione - in causa per la declaratoria di ineleggibilita a consigliere elettorale di un dipendente di un ospedale sovvenzionato dall' amministrazione provinciale - per essere i componenti il collegio giudicante tutti elettori iscritti nelle liste della provincia). (Conf 1060'71, mass n 351084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge 08/03/1951 num. 122 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)