Sez. 1, Sentenza n. 1060 del 15/04/1971 (Rv. 351084 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE E MANCATA RICUSAZIONE NELLE FORME DI LEGGE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE E MANCATA RICUSAZIONE NELLE FORME DI LEGGE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il principio nemo iudex in causa propria, in quanto non si riferisce ad uno stato di incapacita generale del soggetto investito della funzione giurisdizionale, bensi ad uno stato caratterizzato da una situazione di interesse personale alla controversia che normalmente pregiudica l'imparzialita del giudice, e applicato nel codice vigente in modo relativo, cioe affidando allo stesso giudice ed a ciascuna delle parti in causa rispettivamente l'Obbligo di astenersi dal giudicare ed il potere di proporre la ricusazione del giudice, dato che solo i soggetti del rapporto in causa possono conoscere e valutare se il giudice abbia interesse personale nella causa, sia pure in modo indiretto. Conseguentemente, ove la situazione di personale interesse del giudice non venga denunziata nei modi di legge ed il processo si concluda con sentenza, le parti non possono far valere con l'impugnazione l'asserita incapacita relativa del giudice, a meno che il giudice non abbia avuto un interesse cosi personale da dovere essere considerato parte nel processo per essere la pronunciata decisione destinata ad incidere su una posizione propria dello stesso giudice. (V 2040'68, mass n 334115).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)