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Sez. 3, Sentenza n. 14474 del 29/07/2004 (Rv. 575090 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO | Controricorso e ricorso incidentale - Esposizione sommaria dei fatti - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO

L'esposizione sommaria dei fatti, prescritta per il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, n.3, cod. proc. civ., costituisce requisito anche del controricorso e del ricorso incidentale, atteso che l'art. 370 c.p.c. (per il controricorso) e l'art 371 c.p.c. (per il ricorso incidentale) dispongono che a questi atti si applica l'art. 366. Pertanto, quando, come nella specie, dal contenuto del controricorso e del ricorso incidentale non sia comunque possibile desumere i fatti di causa, prescindendo da quanto risulta dal ricorso e dalla sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)