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Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/07/2002 (Rv. 556351 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO | Esposizione sommaria dei fatti - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556351-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO

Il controricorso, avendo la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale; tuttavia, quando detto atto contenga anche un ricorso incidentale, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve, a norma degli artt. 366 n. 3 e 371 cod. proc. civ., contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, ed è, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, cod. proc. civ. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)