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Sez. L, Sentenza n. 5130 del 01/06/1990 (Rv. 467507 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI FRUENTI DELLO INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - CONDIZIONI - EVENTI NON EVITABILI - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467507-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI FRUENTI DELLO INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - CONDIZIONI - EVENTI NON EVITABILI - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*

Nella formulazione dell'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164 - il quale prevede che le imprese industriali che si avvalgono degli interventi d'integrazione salariale siano esonerate dal contributo addizionale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili - tale espressione designa un accadimento che è diverso - perché implicante in quid pluris - dagli eventi transitori, e non imputabili all'imprenditore o agli operai, giustificanti il ricorso all'integrazione ordinaria ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. A), della stessa legge ed è riconducibile alla forza maggiore, secondo una nozione che ha peraltro una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. tale inevitabilità - la quale, più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale - deve essere provata non dall'i.N.P.S.. ma dall'imprenditore, il quale, per essere esonerato dall'Obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espleta è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi non ne è possibile la normale prosecuzione, e cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. (Conf 4379/88, mass n 459362).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)